Agenzia Entrate, nota a verbale USB su protocollo attività esterne ad Agrigento

Agrigento -

USB invia la sua nota a verbale alla Dp di Agrigento:

Facendo seguito alle osservazioni già trasmesse preventivamente dalla scrivente Organizzazione Sindacale in occasione dell’incontro svoltosi in data odierna in materia di protocollo attività esterne e che qui di seguito si riportano:

  1. Si ritiene opportuno in questa fase limitare le attività esterne a quelle programmabili;
  2. Alla luce di quanto disposto dall’accordo nazionale del 28 luglio si ritiene che la compilazione della check list e la richiesta del protocollo anti contagio siano di competenza del datore di lavoro o di suo responsabile diretto e non del funzionario (sebbene nella prima delle due ipotesi coadiuvato dal responsabile della struttura);

Si rileva, inoltre, l’assenza nel protocollo di alcuni punti ritenuti qualificanti:

  • Esclusione attività con rischio superiore a quello basso (ferma restando la classificazione del rischio contagio preventivabile sulla base del documento tecnico INAIL);
  • Mancato riferimento a rilevazione indice di contagio specifico rilevato dalle autorità competenti;
  • Prioritaria individuazione del personale sulla base della espressa volontà;
  • possibilità di sottoposizione a tampone e o test sierologico a spese dell’amministrazione;
  • mancato riferimento a macchine di servizio e locuzione su obbligatorietà mezzo proprio non contemplata dall’accordo nazionale;
  • mancato riferimento a fornitura preventiva a OO.SS. ed Rsu del piano dei controlli esterni da eseguire (natura, quantità e tipologia del controllo);
  • mancato riferimento a formazione nell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
  • In relazione alla partecipazione alle udienze, si segnala la necessità di acquisizione preventiva del protocollo anticontagio e la mancata ricezione della nota 41693 DR Sicilia.

Pur prendendo atto favorevolmente dell’accoglimento di alcune proposte della USB e punti ritenuti qualificanti (inserimento esclusione rischio basso, limitazione ad attività programmabili, autorizzazione a interruzione attività esterna nelle more della comunicazione al datore di lavoro di rischi non preventivamente riconosciuti, anticipo del 75 per cento delle spese, inserimento volontarietà, comunicazione piano dei controlli da eseguire) la scrivente organizzazione sindacale non può fare a meno di rilevare l’incongruenza del protocollo sia rispetto all’accordo nazionale del 28 luglio che rispetto alla check list allegata dalla Direzione Centrale e ripresa dalla DP di Agrigento.

In particolare, si eccepisce che la compilazione della check list e la richiesta del protocollo anticontagio in caso di attività esterne siano di competenza del datore di lavoro e non del singolo funzionario verso il quale il protocollo di Agrigento sancisce un vero e proprio obbligo “ cit. deve”.

Ciò in relazione a quanto previsto, oltre che dalle norme in materia di sicurezza e in particolare dal decreto legislativo 81/2008) da:

  1. punto 6 Accordo nazionale 28 luglio ove si fa esplicito riferimento a misure di sicurezza di competenza del datore di lavoro preliminare acquisizione, analisi e valutazione del protocollo di sicurezza anti contagio (...) redazione di un protocollo anticontagio per la specifica attività di verifica con il dettaglio delle misure di prevenzione “ e non è in alcun modo demandata al funzionario alcuna valutazione sui rischi connessi alle attività esterne o alcun obbligo di acquisizione di tali elementi per una valutazione preventiva;
  2. Allegato A prot. 18691/ 2020 a cura della Direzione Centrale relativo a metodologia per la redazione del protocollo sicurezza check list, in particolare

Parte 1 check list, finalizzata a definire attività esterna classificandola ai fini del rischio covid 19 (...)La classificazione del rischio associato all’attività deve avvenire mediante preventiva cooperazione con il destinatario della visita in tutti i casi in cui ciò sia possibile anche in considerazione della classificazione di cui al documento tecnico INAIL in premessa. Ove non sia possibile una preventiva cooperazione la classificazione del rischio può essere eseguita sulla base del documento tecnico INAIL citato e/o con una specifica valutazione interna del Datore di Lavoro di Agenzia

parte 2 check list misure di prevenzione e protezione standard (da adottarsi indipendentemente dalla tipologia di attività esterna) Fondamentale è la misura della condivisione preventiva di tutte le misure di prevenzione e protezione con il Medico Competente, il Servizio di Prevenzione e Protezione e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. E’ facoltà del Datore di Lavoro stabilire ulteriori misure da adottare in ogni caso in cui si manifesti una specificità nell’attività da svolgersi.

la compilazione della parte 3 (misure di prevenzione e protezione specifiche contenute nella check list) riporta una serie di ulteriori misure da stabilirsi in cooperazione coordinamento con il destinatario della visita ove la stessa sia programmabile. Nel caso in cui ciò non sia possibile è il datore di lavoro di Agenzia a stabilire le ulteriori misure ritenute necessarie per potere svolgere con un adeguato livello di sicurezza l’attività”;

  1. Le firme in calce indicate alla check list sono del Datore lavoro, medico competente, RSPP, RLS e datore di lavoro / rappresentante legale destinatario della visita (se programmata).

La scrivente Organizzazione Sindacale, alla luce di quanto scritto nella bozza di protocollo preventivamente trasmessa dalla DP di Agrigento, dopo aver osservato che “ la compilazione della check list e la richiesta del protocollo anti contagio siano di competenza del datore di lavoro o di suo responsabile diretto” aveva proposto l’inserimento di una chiosa di garanzia, trasparenza e chiarezza “ rimane ferma la valutazione finale del datore di lavoro in ordine alla sussistenza delle condizioni di sicurezza e alla valutazione del rischio che consentono l’avvio dell’attività esterna”. Tale clausola, purtroppo, non è stata considerata meritevole di inserimento e pertanto la scrivente, ritenendo che il funzionario possa svolgere una mera attività istruttoria ma non avere le competenze specifiche nè in ordine alla valutazione del rischio da COVID 19 nè in ordine alla valutazione delle misure adottate da terzi soggetti (destinatari verifica- attività) nè in ordine all’adozione di ulteriori misure di sicurezza non esprime parere favorevole al protocollo proposto.

Cordialmente

 p/USB PI Agenzie Fiscali Sicilia