Prolungamento contratto, per le operazioni di scrutinio, al personale docente

L’art.37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola, nel disciplinare i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che, per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali.

 

La nota prot.n. 8556 del 10 giugno 2009 art.2 afferma che: “tale disposizione, estensibile, ovviamente, alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni finali - comporta che l’eventuale contratto del supplente originaria mente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo”.

 

Appare evidente che per i SUPPLENTI CHE RIENTRANO NELL’ART. 37 DEL CCNL/2007 dovrà essere predisposto un contratto di proroga con decorrenza dal giorno successivo a quello del “termine delle lezioni” fino all’ultimo giorno di scrutinio (indipendentemente se tra uno scrutinio e l’altro ci siano giorni in cui non vi sono impegni) o fino al termine delle operazione d’esame cui ha titolo a partecipare(esami se diversi da quelli di maturità). La proroga quindi non dovrà avere interruzioni o giornate non retribuite tra il termine delle lezioni e l’inizio degli scrutini e/o esami.