Le regole del Salva-precari nazionale "diverse" a Palermo

In concomitanza con l’uscita del decreto salva-precari, che anche per l’a.s. 2011/2012 regola l’inclusione negli elenchi prioritari ai fini dell’assegnazione, con precedenza assoluta, delle supplenze temporanee al personale docente ed educativo incluso nelle graduatorie ad esaurimento e che garantisce l’attribuzione del punteggio in fase di aggiornamento a chi è incluso in tali elenchi, abbiamo chiesto di segnalarci “eventuali interpretazioni autonome, illegittime e fantasiose del provveditorato di Palermo” che, come previsto, si sono puntualmente presentate.

Ricordiamo che l’art. 1 comma 3 del decreto stabilisce che “sono esclusi dai benefici coloro che, nell’anno scolastico 2011-12, rinuncino ad una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, conferita
per intero orario nell’ambito della graduatoria ad esaurimento o dalle graduatorie di circolo o di istituto” e che lo stesso, al comma 2, recita che l’aspirante “deve essersi trovato nella condizione di non poter ottenere, per l’anno scolastico in corso, nomina per una delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi”.

 

E’ escluso dai benefici, quindi, chi ha rinunciato ad un incarico per intero orario, ma resta inteso anche che, coloro i quali, pur in presenza di posto per intero orario, abbiano legittimamente optato per un posto di orario ridotto, non hanno diritto alla precedenza nel completamento di cui all’art. 2 comma 1 lett. a, perché tale precedenza è attribuita solo a chi in assenza di posto per intero orario abbia stipulato un contratto con un numero di ore inferiore, corrispondente a “spezzone”.

 

Invitiamo, quindi, ancora una volta, i lavoratori a vigilare sulla costituzione degli elenchi prioritari e rivolgiamo ai funzionari dell’ A.T. palermitano, che forniscono indicazioni diverse(la domanda può essere presentata anche da chi ha rinunciato alla cattedra intera in prima convocazione o ha scelto uno spezzone orario in presenza di cattedra intera),l’invito ad attenersi alla normativa di riferimento e non indurre i lavoratori, per un’errata interpretazione del decreto,a produrre dichiarazioni mendaci che li esporrebbero ad eventuali ricorsi e denunce, come confermato dal nostro ufficio legale, consultato in merito alla questione (il lavoratore dichiara, ai sensi del DPR 445/00, alla pag. 2 del modello di domanda, lettera c, “di non aver rinunciato per l’a.s. 2011/2012 a supplenza per orario intero conferitagli nella provincia di appartenenza sia per scorrimento delle graduatorie ad esaurimento che per scorrimento delle graduatorie d’istituto di prima fascia”).