I docenti di Sostegno non sono tappabuchi, gli alunni disabili non sono una merce

 

 Alla c. a.

DIRIGENTI SCOLASTICI delle SCUOLE della SICILIA

AT PROVINCIALI SICILIANI

USR REGIONE SICILIA

E p. c.

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DELLA REGIONE SICILIA

 

Oggetto: Corretto utilizzo dei docenti specializzati di sostegno all'interno delle scuole di ogni ordine e grado

Ai sensi dell’art.14, c.2, della legge 104/1992 il docente di sostegno è un educatore in possesso di specifico diploma di specializzazione attinente le problematiche relative alla disabilità e all’integrazione scolastica, grazie al quale è abilitato a svolgere attività didattica di sostegno.

Ai sensi dell'art. 13, c.6, gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

La circolare Prot. 76/1 (c.) dell'Usr Puglia datata 04.05.2011, diramata in occasione di una richiesta di risarcimento danni avanzata – tramite legale – dai genitori di un alunno diversamente abile frequentante una scuola della provincia, che si sarebbe infortunato durante la lezione dell’insegnante di sostegno, la quale, in quel momento, stava effettuando una supplenza in sostituzione della collega curriculare assente (così come le direttive AOODRPU Prot. n. 7938 dell' Usr Puglia 11 settembre 2008, nonché l' atto di indirizzo MPI. AOODRSI. REG. UFF.  n. 246 del giorno 8 gennaio 2009 dell'Usr Sicilia) stabilisce: "che la funzione professionale del docente di sostegno è quella di garantire la fruizione del diritto all’istruzione degli alunni portatori di handicap, favorendone il processo d’integrazione. Ne discende, dunque, che utilizzare tale insegnante per effettuare supplenze, oltre a costituire inadempimento contrattuale, comporta innegabilmente anche l’illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito, ai danni dell’alunno disabile affidatogli" . Nella nota si aggiunge: "D’altro canto, è evidente che l’utilizzo di un docente di sostegno in supplenze si traduce nel privare l’alunno diversamente abile dell’apporto del “suo” insegnante specializzato – al quale ha pienamente diritto – con tutte le facilmente intuibili negative conseguenze sul piano dell’apprendimento. E che il diritto del disabile all’istruzione ed all’educazione sia un diritto soggettivo – garantito attraverso misure di integrazione e sostegno idonee a consentirgli la frequenza degli Istituti d’istruzione – è sancito inequivocabilmente da numerose sentenze della Corte Costituzionale, delle quali, si ricorda, in particolare, la n°80 del 26 febbraio 2010 […..] È appena il caso di evidenziare, infine, la particolare responsabilità alla quale andrebbe incontro l’insegnante di sostegno nell’ipotesi di infortunio ad un alunno diversamente abile mentre egli è impegnato nella sostituzione di un collega assente. Ciò posto, dovendosi senz’altro escludere – alla luce delle considerazioni che precedono – la possibilità di distrarre il docente di sostegno dal proprio compito istituzionale, si pregano le SS.LL. di voler scrupolosamente attenersi ai principi espressi nella presente nota".

E' evidente che qualsiasi utilizzo dei docenti specializzati, in presenza degli alunni diversamente abili che gli sono stati assegnati, per sostituire colleghi curriculari assenti in altre classi, risulta essere assolutamente illegale ed illegittimo. Chiediamo pertanto all'Usr Sicilia e agli Ambiti Territoriali Siciliani di emanare una nota che metta fine a questo mercimonio della professionalità dei docenti specializzati di sostegno e garantisca il pieno diritto allo studio degli alunni diversamente abili.

Qualora continuino ad arrivare denunce per l'illegittimo utilizzo dei docenti specializzati di sostegno e per le azioni di mobbing a cui sono soggetti gli stessi nelle scuole, procederemo per le vie legali contro i singoli dirigenti scolastici, sia in relazione ai lavoratori della scuola sia in relazione al leso diritto allo studio degli alunni diversamente abili.

 

Palermo, Catania                                                     30-09-11